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Si forniscono esclusivamente indicazioni sugli animali da compagnia, introdotti in Italia a seguito di viaggiatori, e si tralasciano, invece, quelle sugli animali destinati al commercio.

Le informazioni riguardano soltanto gli aspetti sanitari di competenza del Ministero della Salute (Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute).
Le indicazioni sono fornite in merito a cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari.

CANI, GATTI E FURETTI

Dal 1 ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea di cani, gatti e furetti nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
La nuova normativa riguarda la movimentazione, degli animali non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

L’introduzione degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) in Italia, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, è possibile a condizioni diverse a seconda che gli animali provengano da Paesi membri dell'Unione europea o da Paesi terzi.


Introduzione da Paesi UE

Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili devono essere muniti del passaporto comunitario stabilito dalla Decisione della Commissione 2003\803\CE (pdf, 1 MB) del 26 novembre 2003 e identificati tramite un microchip o tatuaggio chiaramente leggibile se però apposto prima del 03/07/2011.
Il passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente del Paese di provenienza, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. Se trattasi di prima vaccinazione l’animale può essere movimentato soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni.(Decisione della Commissione del 2 febbraio 2005)

Per il rilascio del passaporto si consiglia di rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese comunitario di provenienza.
Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.

In aggiunta alle condizioni sopra delineate e in accordo al Regolamento della Commissione (UE) N. 388/2010,cani, gatti e furetti devono essere conformi alle condizioni poste dalla Direttiva 92/65/CEE (che concerne i movimenti commerciali tra i Paesi membri)quando il numero totale di questi animali movimentati anche per fini non commerciali, supera le 5 unità.

Le condizioni poste per l’introduzione in Italia dagli Stati membri possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Croazia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applicano norme equivalenti a quelle dell’Unione europea; a tale riguardo si consiglia di consultare sul sito dell'Unione europea l'area dedicata alla movimentazione di cani, gatti e furetti .


Introduzione da Paesi terzi

Le norme cui attenersi per l'introduzione in Italia di animali al seguito fino a un massimo di 5 e senza finalità commerciali, provenienti da Paesi terzi variano a seconda che il paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 998\2003\CE. L'elenco, che viene costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea .

  1. Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili da un Paese terzo incluso nell’elenco di cui all’Allegato II del Regolamento 998\2003\CE del 26 maggio 2003 e quindi con situazioni favorevoli riguardo la rabbia, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato II della Decisione di esecuzione della Commissione 2011/874/UE del 15 dicembre 2011, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile se apposto prima del 03/07/2011 o un microchip.
    Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità.
    In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.
  2. Gli animali da compagnia introdotti, al seguito del proprietario o responsabile, da un Paese terzo non incluso nell’elenco di cui all’Allegato II del Regolamento 998\2003 devono essere identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile se apposto prima del 03/07/2011 o un microchip e muniti di certificato sanitario che, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, attesti anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml ), presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, della prova (esame del sangue) di titolazione degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia.

    Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue.

    Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

    E' vietato introdurre in Italia, sia dai paesi membri dell’Unione Europea che dai Paesi Terzi, cani e gatti di età inferiore ai tre mesi e non vaccinati nei confronti del virus della rabbia.
    Non è necessaria, per l’introduzione in Italia dai Paesi terzi, l’esecuzione dei trattamenti preventivi degli animali da compagnia nei confronti delle zecche e dell’echinococco.


    Reintroduzione da Paesi terzi

    Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui alla Decisione 2003\803\CEE nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi,come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta, presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, prima della partenza dell’animale dall’Italia.



Laboratori italiani riconosciuti dalla Commissione

  1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
    Via Romea 14\A - 35020 Legnano (PD)
  2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
    Via Campo Boario - 64100 Teramo
  3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
    Via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma Capannelle.


I laboratori riconosciuti dalla Commissione, sia italiani che degli altri Stati membri, sono inclusi nell’elenco di cui alla decisione della Commissione 2004\448\CE del 29 aprile 2004. L'elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti nell’UE e nei Paesi Terzi è consultabile sul sito dell'Unione europea .


ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Altri animali d'affezione, al seguito di proprietari, sono, ai sensi del Regolamento (CE) 998/2003 (pdf, 47 KB) allegato I parte c:

  • invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili
  • uccelli: tutte le specie (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE)
  • mammiferi: roditori e conigli domestici.


Tali animali sopra elencati possono essere introdotti sul territorio Italiano purché:

  • trasportati al seguito del proprietario;
  • in numero non superiore a 5;
  • trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza
  • accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale, o autorizzato dall’autorità competente nel quale risulti che l’animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell’animale, proprietario dell’animale e indirizzo di origine e destinazione dell’animale.

Attualmente, tuttavia per i volatili (escluso il pollame di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari), si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2007/25/CE (pdf, 119 KB) del 22 Dicembre 2006 e alla Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 “influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni”.

L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite uguali o inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell’allegato II della decisione 2007/25/CE innanzi riportata a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario conforme all’allegato III della decisione 2007/25/CE.



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Data di pubblicazione: 21 dicembre 2006, ultimo aggiornamento 6 febbraio 2013

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