Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio ha l’obbligo di comunicare al Ministero della Salute la cessazione temporanea della commercializzazione del medicinale veterinario; detta comunicazione, tranne in casi eccezionali, deve pervenire almeno 60 giorni prima dell’interruzione, ai sensi dell'art.6 co.5 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218.
Soggetti interessati, i loro rappresentanti legali o persone o società da essi delegate, residenti nell'Unione Europea.
Scheda di segnalazione carenze temporanee dei medicinali veterinari compilata e inoltrata agli indirizzi email o PEC indicati.
Non è previsto un range temporale.
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la comunicazione dell'esito
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 4 - Medicinali veterinari
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Data ultimo aggiornamento: 10 maggio 2024